Nel tentativo di semplificare, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elimina il collaudo per alcune tipologie di dispositivi, tra cui anche serbatoi GPL del sistema di alimentazione e adattamenti per persone disabili. Ma per i sistemi dedicati al traino introduce nuovi documenti e obblighi
Testo di Paolo Galvani
Le “semplificazioni” sono arrivate anche nel nostro settore. Dopo le modifiche apportate all’art.78 del Codice della Strada ed entrate in vigore (dopo la solita proroga) il primo di gennaio, è finalmente arrivato anche il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le definisce meglio. L’effetto più rilevante riguarda l’installazione del gancio di traino, per il quale da quest’anno non sono più richieste “visita e prova” presso la Motorizzazione Civile. Le nuove norme riguardano però anche la sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel, l’installazione dei doppi comandi per i veicoli destinati alle scuole guida e alcuni degli adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili. Era da luglio dello scorso anno che si attendeva con impazienza l’entrata in vigore di questa normativa.
Il fatto che non sia più necessario sottoporre a collaudo l’installazione di alcuni dispositivi non significa ovviamente che non debba essere aggiornata la carta di circolazione. Oltre a individuare le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali che possono beneficiare della nuova norma, il decreto specifica anche quali sono i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche, stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione e individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile
Il decreto prevede che le officine esecutrici delle modifiche debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente: per farlo bisogna sottoscrivere un apposito disciplinare e a ogni officina accreditata viene assegnato un codice identificativo meccanografico formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina.
Per ogni modifica effettuata l’officina deve rilasciare una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, annotando, in ordine progressivo, su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata. Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Al cliente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l’officina deve rilasciare anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.
La domanda di aggiornamento della carta di circolazione può essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica. Nella prima fase applicativa, in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche, la procedura potrà però essere attivata solo presso la Motorizzazione.
La richiesta va presentata entro 30 giorni dal completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello TT 2119 e ad essa vanno allegati l’attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001, l’attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028, l’attestazione dei lavori dell’officina accreditata, la certificazione di origine dei componenti installati e, quando previsto, il certificato di conformità. Un tagliando adesivo che riporta i dati variati o integrati e il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori completerà l’aggiornamento della carta di circolazione.
Ma cosa succede se “visita e prova” sono già state prenotate? La nuova normativa prevede una fase transitoria in cui chi ha già presentato domanda alla data di entrata in vigore del decreto può scegliere se seguire l’iter previsto dalla precedente normativa oppure presentare un’integrazione conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni.
“Finalmente siamo arrivati a un provvedimento simile anche in Italia: in molti altri paesi tale prassi era già consolidata da tempo,” commenta Mauro Bilato, proprietario della padovana Top Group e rappresentante in Italia della tedesca Goldschmitt. “Ritengo che questo sia un provvedimento necessario per snellire le pratiche di collaudo che erano arrivate a tempi assurdi, anche con un anno di attesa. Certo, ora le officine che installano i dispositivi citati nel decreto si devono assumere una responsabilità maggiore sul lavoro da svolgere, ma questo non deve essere visto come un problema da parte dei colleghi imprenditori”.
Più cauto si mostra Alberto Ugolini, responsabile tecnico del Centro di Assistenza AL-KO Kober per l’Italia: “Tutto quello che abbiamo fatto sino a ora, e quello che sappiamo, è aver fatto richiesta telematica per essere inseriti come officine autorizzate all’installazione,” dice. “Ogni altra indicazione credo ci verrà data in seguito. Vedremo quindi in futuro come verranno concretamente applicate le nuove norme.”
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
* Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche:
1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida
4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
- Pomello al volante
- Centralina comandi servizi
- Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria
- Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)
- Specchio retrovisore grandangolare interno
- Specchio retrovisore aggiuntivo esterno